Il corso in breve

Data di inizio: 3/05/2021

Data di fine: 12/09/2023

Ore formative: 1

N° Crediti: 1

Prezzo: 25 € (IVA inclusa)

Numero moduli formativi: 4

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DIRITTO PENALE - Omicidio e lesioni colpose stradali

Presentazione del corso

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Avv. Adelmo Manna

Docente relatore

Prof. Avv. Adelmo Manna

Il corso è scaduto il 12 settembre 2023. Siamo in attesa del riaccreditamento da parte del CNF.

Il sottoscritto per inquadrare meglio la materia ha ritenuto di sviluppare in apicibus i casi “Lucidi” e “Vasile”, per dimostrare l’originaria oscillazione giurisprudenziale in tema di omicidio avvenuto in strada, tra dolo eventuale e colpa cosciente.

Ciò spiega perché l’originario disegno di legge addirittura configurava l’omicidio e le lesioni stradali a titolo di dolo, anziché di colpa. Il legislatore che ha invece optato, con la legge 23 marzo 2016 n. 41, per la colpa, ha tuttavia innalzato talmente i livelli sanzionatori da configurare una colpa che tuttavia appare mascherare, seppure quoad poenam, lo stesso dolo.

Quanto alla struttura dei reati in questione si fa riferimento sia alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale che l’aver cagionato per colpa la morte o una lesione personale.

Ciò significa che viene in considerazione sia la c.d. misura oggettiva, che anche quella soggettiva della colpa, nel senso, cioè, che non basta la violazione della regola cautelare ma è necessario che l’evento sia in concreto prevedibile ed evitabile.

Ragionando diversamente, si darebbe luogo ad una incostituzionale ipotesi di responsabilità oggettiva c.d. occulta.

Quanto alle aggravanti, che non rientrano nel giudizio di bilanciamento e che hanno fatto sostenere all’allora sottosegretario ai trasporti come bastasse prevedere il mancato bilanciamento anche alle aggravanti dell’omicidio e delle lesioni colpose comuni, per ottenere analogo risultato, senza bisogno di un intervento ad hoc.

In ogni caso le aggravanti si dividono in due tipologie: la prima riguarda l’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti in misura superiore ad 1,5 mg, mentre se la misura è inferiore l’aggravante è di minore portata. Qui si crea un serio problema a livello dommatico, cioè quando individuare la colpa ovverosia al momento in cui il soggetto si è ubriacato o ha assunto stupefacenti, oppure nel momento in cui si è verificato l’incidente.

È decisamente da preferire la prima soluzione, perché nella seconda il soggetto è naturalisticamente incapace di intendere e di volere e quindi è problematico costruire sull’incapacità un’ipotesi di colpa.

La seconda categoria di aggravanti riguarda tutta una serie di violazioni del Codice della strada come passare con il semaforo rosso, oppure l’inversione del senso di marcia, se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida, e così via, ma ciò pone un delicato problema anche di costituzionalità. Detto problema riguarda il c.d. inclusio unius, exclusio alterius nel senso, cioè, che si può porre un problema di ragionevolezza ex art. 3 Cost. perché il legislatore ha inserito solo queste ipotesi e non altre di analoga pericolosità. È stabilita, poi, un’ulteriore fattispecie che è quella relativa alla fuga del conducente in caso di omicidio stradale o di lesioni personali stradali, per cui la pena risulta aumentata da un terzo a due terzi e nell’un caso non può essere superiore a cinque anni e nel secondo a tre. A questo proposito va rilevato come si intendeva in sede parlamentare introdurre l’arresto in flagranza anche nell’ipotesi in cui il conducente del veicolo si fosse fermato per prestare soccorso alla vittima: trattasi evidentemente di una ipotesi totalmente illogica che per fortuna fu cassata da un importante intervento dell’On. Francesco Paolo Sisto.

Un ultimo rilievo va effettuato per quanto attiene al prelievo dei capelli ed altri per dimostrare il tasso alcolemico e/o di sostanze stupefacenti. Sul punto vanno effettuati due rilievi:

1) trattasi chiaramente di accertamento tecnico non ripetibile per cui deve essere avvisato il difensore di fiducia dell’indagato e se non l’ha nominato deve essere convocato un difensore d’ufficio;

2) tra i prelievi non è previsto quello di carattere ematico ed in questo caso noi siamo per una interpretazione stricta giacché il prelievo ematico su persona addirittura non consenziente può incidere in maniera irreparabile sull’art. 13 della Costituzione inteso come habeas corpus.

Il corso è suddiviso in 4 moduli:

Modulo 1: Giurisprudenza e omicidio stradale

Modulo 2: Omicidio stradale tra dolo e colpa

Modulo 3: Articolo 589 bis c.p. e sua costituzionalità

Modulo 4: Accertamenti tecnici non ripetibili e nozione di colpa

Prezzo

Prezzo: 25 euro

Destinatari

Avvocati soggetti alla formazione continua.

Obiettivo

L'aggiornamento professionale degli avvocati attraverso l’approfondimento di talune tematiche giuridiche individuate tra le più recenti novità legislative o giurisprudenziali e comunque tra le questioni più attuali sia in dottrina che in giurisprudenza