Il corso in breve

Data di inizio: 25/03/2020

Data di fine: 18/06/2022

Ore formative: 1

N° Crediti: 1

Prezzo: 25 € (IVA inclusa)

Numero moduli formativi: 4

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DIRITTO CIVILE - Il divorzio breve

Presentazione del corso

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Avv.  Adelmo Manna

Docente Relatore

Avv. Daniela Missaglia

Il corso è scaduto 18/06/2022. Siamo in attesa della delibera di ri-accreditamento da parte del Consiglio Nazionale Forense.

 

La cosiddetta “Legge sul divorzio breve”,  (L. n. 55 del 2015) è intervenuta sulla disciplina della separazione e del divorzio, riducendo i tempi necessari per presentare la richiesta di scioglimento del matrimonio (o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso in cui fosse stato contratto con rito canonico).

Se, infatti, la Legge n. 74/1987, che già aveva modificato i termini di separazione previsti dalla Legge n. 898/1970, prevedeva un periodo ininterrotto di separazione della durata di tre anni, indipendentemente dal tipo di separazione, affinché fosse ammissibile la domanda di divorzio, la nuova Legge ha abbreviato ulteriormente tali termini. E, nel farlo, ha introdotto una differenziazione a seconda che si tratti di separazione giudiziale o di separazione consensuale.

La durata del periodo di separazione previsto per poter proporre domanda di divorzio è stato, infatti, ridotto:

- da tre anni a dodici mesi nel caso di separazione pronunciata in sede giudiziale;

- mentre sono sufficienti sei mesi di ininterrotta separazione quando la stessa sia consensuale o, nata come giudiziale, e successivamente convertita in consensuale.

La nuova normativa mantiene quindi in vita l’istituto della separazione personale dei coniugi, mentre vengono ridotte le tempistiche previste di ininterrotta separazione legale per poter presentare la domanda di divorzio.

La legge n. 898/1970 è esplicita nello stabilire che, nel caso di separazione giudiziale, il termine dilatorio per domandare il divorzio debba decorrere “a far tempo dell’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale”, senza prendere in considerazione il momento in cui la separazione sia passata in giudicato, mentre nulla viene specificato per la separazione consensuale.

Il comma 2 dell’articolo 3 della medesima legge, pur non contenendo una regola esplicita, farebbe intendere che il termine triennale, ora divenuto semestrale, decorra da quando “è stata omologata la separazione consensuale”, una regola che va coordinata con quanto dispone l’art. 158, comma 1, c.c., per il quale la separazione per il solo consenso dei coniugi “non ha effetto senza l’omolo­gazione del giudice”.

Successivamente, verranno analizzati i rapporti tra l’introduzione del divorzio breve e la procedura di negoziazione assistita, introdotta dalla Legge n. 162/2014.

Con il terzo modulo si esaminerà la problematica (che non viene affrontata dalla normativa sul divorzio breve) relativa alla pendenza contemporanea di due diversi giudizi, quali separazione e divorzio, ovvero modifica delle condizioni di divorzio, davanti a giudici, anche territorialmente, differenti.

Infine, si analizzerà l’istituto della comunione dei beni alla luce dell’introduzione del divorzio breve e le relative conseguenze patrimoniali.

Il corso è suddiviso in 4 moduli:

Modulo 1: Le novità introdotte dalla Legge n. 55 del 2015

Modulo 2: Il divorzio breve e la negoziazione assistita

Modulo 3: La pendenza di giudizi paralleli

Modulo 4: Lo scioglimento della comunione dei beni

Prezzo

Prezzo: 25 euro

Destinatari

Avvocati soggetti alla formazione continua.

Obiettivo

L'aggiornamento professionale degli avvocati attraverso l’approfondimento di talune tematiche giuridiche individuate tra le più recenti novità legislative o giurisprudenziali e comunque tra le questioni più attuali sia in dottrina  che in giurisprudenza.