Il corso in breve

Data di inizio: 3/05/2021

Data di fine: 25/07/2023

Ore formative: 1

N° Crediti: 1

Prezzo: 25 € (IVA inclusa)

Numero moduli formativi: 4

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DIRITTO CIVILE - La regolamentazione delle unioni civili e dei contratti di convivenza

Presentazione del corso

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Avv. Adelmo Manna

Docente Relatore

Prof. Avv. Riccardo Restuccia

Il corso è stato accreditato presso il CNF con delibera della Commissione centrale per l'accreditamento della formazione 25/07/2022.

Il corso è scaduto il 25 luglio 2023 - data di scadenza dell'accreditamento CNF del corso. Siamo in attesa del nuovo accreditamento

La legge 20 maggio 2016, n. 76, costituita da un articolo composto di 69 commi, è una legge che non risolve l’annosa questione della regolamentazione dell’unione tra persone dello stesso sesso e delle convivenze in generale.

Però si sentiva la necessità di una disciplina che regolamentasse le convivenze, sia eterosessuali che omosessuali, trattandosi di un fenomeno sociale ormai di fatto radicato e che la giurisprudenza gli aveva riconosciuto per anni diritti, applicando norme previste per il matrimonio.

Le unioni civili

Le unioni civili tra persone maggiorenni dello stesso sesso vengono disciplinate nei loro aspetti fondamentali, a partire dalla loro costituzione, attraverso una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, cui segue la registrazione, sempre ad opera dell’ufficiale di stato civile.

Vengono previste pure le cause impeditive, come ad esempio la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’altra unione civile; l'interdizione di una delle parti per infermità di mente, ecc.

Con la costituzione dell'unione civile, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione; entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, a contribuire ai bisogni comuni; le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Lo scioglimento dell’unione civile si verifica: in caso di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti; nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898; quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile; in caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.

La L. 20 maggio 2016, n. 76 precisa altresì che al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile, salvo per le norme del codice civile non richiamate espressamente nella L. 20 maggio 2016, n. 76, nonché alle disposizioni in tema di adozioni; inoltre, alle parti dell'unione civile si applicano le disposizioni previste in materia di successione relative a indegnità, dei diritti riservati ai legittimari, di successione legittima, di collazione, di patti di famiglia contenute nel Codice civile; si applicano altresì, in quanto compatibili, gli artt. 4, 5, comma 1, e dal comma 5 al comma 11, 8, 9, 9 bis, 10, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12 quinquies e 12 sexies della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, le disposizioni in materia di procedimenti di famiglia e stato delle persone, di cui al Codice di procedura civile.

 

La convivenza di fatto

I “conviventi di fatto” sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

L’accertamento della stabile convivenza si fa con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma 1, lett. b) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

I conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Per quanto riguarda l'opponibilità verso terzi, il notaio o l’avvocato che ha ricevuto il contratto deve provvedere, entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.

Il contratto può contenere l'indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, il regime patrimoniale della comunione dei beni, il quale, scelto nel contratto di convivenza, può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le stesse forme previste per la redazione del contratto stesso.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione, ed è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se viene concluso, ad esempio, in presenza di un vincolo matrimoniale.

Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti o per recesso unilaterale. In tal caso se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti.

La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. 

Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima.

In caso di malattia o di ricovero, i conviventi hanno reciproco diritto di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati sia in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere che per le decisioni in materia di salute; inoltre, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Il convivente di fatto può altresì essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata, o ricorrano i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno.

Salvo quanto previsto in tema di assegnazione della casa familiare, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a 2 anni e comunque non oltre i 5 anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a 3 anni.

Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto.

Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi.

La L. 20 maggio 2016, n. 76, in materia di impresa familiare, introduce l’art. 230 ter, c.c., che riconosce al convivente che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato.

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

In caso di decesso del convivente, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

In caso di cessazione della convivenza, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti - per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, comma 2, c.c. - qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Il corso è suddiviso in 4 moduli:

Modulo 1: Limiti della Legge 20 maggio 2016, n. 76

Modulo 2: Differenze tra unione civile e matrimonio

Modulo 3: Lo scioglimento dell’unione civile

Modulo 4: Le convivenze

Prezzo

Prezzo: 25 euro

Destinatari

Avvocati soggetti alla formazione continua.

Obiettivo

L'aggiornamento professionale degli avvocati attraverso l’approfondimento di talune tematiche giuridiche individuate tra le più recenti novità legislative o giurisprudenziali e comunque tra le questioni più attuali sia in dottrina  che in giurisprudenza.