Il corso in breve

Data di inizio: 3/05/2021

Data di fine: 12/09/2023

Ore formative: 1

N° Crediti: 1

Prezzo: 25 € (IVA inclusa)

Numero moduli formativi: 4

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DIRITTO PENALE - Codice rosso: profili di diritto penale sostanziale

Presentazione del corso

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Avv. Adelmo Manna

Docente Relatore

Prof. Avv. Adelmo Manna

Il corso è scaduto il 12 settembre 2023. Siamo in attesa della delibera di ri-accreditamento da parte del CNF.

La legge 19 luglio 2019 n. 69 intitolata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni in materia di tutela delle vittime e di violenza domestica e di genere”, ha introdotto alcune nuove fattispecie criminose, tra cui l’art. 558 bis del codice penale avente ad oggetto: “La costrizione o induzione al matrimonio”. Altra modifica riguarda l’introduzione dell’art. 337 bis avente ad oggetto: “La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.”

La norma, tuttavia, più importate è proprio quella c.d. revenge porn letteralmente vendetta pornografica di cui all’art. 612 ter del codice penale, che infatti ha ad oggetto: “La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. La fattispecie incriminatrice si divide i due ipotesi di cui l’una riguarda colui che ha realizzato o sottratto queste immagini e le consegna o le diffonde, senza, ben inteso, il consenso delle persone rappresentate, mentre la seconda riguarda colui il quale avendo già ricevute o comunque acquisito dette immagini le invia e le consegna senza, ben inteso, il consenso delle persone rappresentate, ove però si aggiunge un’ipotesi di dolo specifico, perché si richiede il fine di recare a tali persone nocumento. In questo caso il dolo specifico è di dubbia utilità perché appare estremamente problematico che detta diffusione avvenga non allo scopo di provocare un nocumento, per cui si ha l’impressione che trattasi di un requisito c.d. ad pompam.

Un ulteriore, notevole problema, che deriva anche da casi concreti verificatisi, ove cioè la vittima si è suicidata pone una questione molto delicata, ovverosia se sia applicabile l’art. 586 c.p. che ha ad oggetto: “Morte o lesioni come conseguenze di altro delitto”. È vero che la norma utilizza il termine “derivare” ma il riferimento all’art. 83 del c.p., cioè l’aberratio delicti, che imputa la divergenza tra voluto e realizzato a titolo di colpa, fa ritenere che il suicidio della vittima possa esse imputato al soggetto che ha divulgato per vendetta il materiale divulgato senza il consenso della vittima, gli possa essere imputato solo a titolo realmente di colpa e ciò per il combinato disposto tra gli art. 586, 83 e 45 c.p. nel senso che il caso fortuito esclude la colpa.

La legge in questione introduce anche un altro reato cioè l’art. 583 quinquies: “Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”. La fattispecie suscita però alcuni rilievi critici perché mentre è chiaro e delimitabile il concetto di sfregio permanente, lo è molto meno quello di deformazione e ciò sia a livello qualitativo che quantitativo. La norma così risulta sotto questo gradato profilo troppo a maglie larghe.

Da ultimo vengono introdotte alcune misure di prevenzione soprattutto di carattere personale, che tuttavia rischiano di sovrapporsi con la misura cautelare dell’allontanamento del soggetto attivo dalla vittima, perché se ciò è previsto come misura cautelare è necessaria la previa apertura del procedimento penale e quindi l’individuazione di un fatto di reato, mentre se trattasi di misura di prevenzione, basta un semplice indizio tale da non consentire l’inizio di un procedimento penale, per cui sussiste anche il rischio di una parziale sovrapposizione fra le due misure.

Questo d’altro canto è il limite in linea generale delle misure di prevenzione che necessiterebbero già in generale di un’urgente riforma, magari trasformandole in misure di sicurezza, quindi facendole rientrare pleno iure nel diritto penale, anziché nel diritto amministrativo e/o nel diritto di polizia.

Il corso è suddiviso in 4 moduli:

Modulo 1: La Legge 19 luglio 2019, n. 69 - Prima parte

Modulo 2: La Legge 19 luglio 2019, n. 69 - Seconda parte

Modulo 3: Responsabilità oggettiva e soggettiva

Modulo 4: Le misure di prevenzione

Prezzo

Prezzo: 25 euro

Destinatari

Avvocati soggetti alla formazione continua.

Obiettivo

L'aggiornamento professionale degli avvocati attraverso l’approfondimento di talune tematiche giuridiche individuate tra le più recenti novità legislative o giurisprudenziali e comunque tra le questioni più attuali sia in dottrina  che in giurisprudenza.